Art. 26
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri complessivi di lire 1.400 milioni, al netto delle somme acquisite al bilancio del Consiglio regionale per effetto degli articoli 3, 11, 12, 19 e 21 della presente legge, fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilitą.