Art. 12
(Ricongiunzione)
1. Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione dei contributi ai sensi dell'articolo 11, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare nuovamente i contributi, per il periodo di mandato svolto, nella misura corrispondente a quella vigente alla data del nuovo versamento.
2. La domanda va presentata al Presidente del Consiglio regionale nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di inizio di corresponsione della indennità di presenza; il versamento dei contributi pregressi va fatto entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda, pena la decadenza.