Legge regionale 05 settembre 1995, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 2, L. R. 12/2009 . Il direttore generale decade dall'incarico a decorrere dall'1 ottobre 2009; il collegio sindacale e gli incarichi dirigenziali e professionali decadono il 31 dicembre 2009.
2 Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
Art. 3
 (Compiti)
1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) osservazione epidemiologica a supporto dell'attività di pianificazione e valutazione dei risultati conseguiti;
b) attuazione della programmazione sanitaria nell'ambito della pianificazione strategica regionale;
c) attività negoziale nell' ambito della contrattazione collettiva in sede regionale;
d) determinazione delle risorse finanziarie da attribuire alle Aziende sanitarie sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale e con l'applicazione dei meccanismi di finanziamento previsti dalla legislazione vigente;
e) supporto all' Amministrazione regionale per l' accreditamento delle strutture sanitarie nella regione, di cui all' articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e per la determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie;
f) verifica e controllo dei bilanci delle Aziende sanitarie;
g) controllo di gestione;
h) promozione di modelli organizzativi e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, alla competitività ed all'efficacia;
i) controllo e valutazione della qualità delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale;
l) supporto tecnico nella pianificazione degli investimenti; coordinamento e supporto tecnico nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;
m) gestire centralmente, per conto delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, particolari segmenti di attività, previa delega da parte dei Direttori generali delle Aziende.
2. L'Agenzia può, nelle materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate ad enti pubblici, aziende ed organizzazioni private.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 32/1997
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 35, comma 3, L. R. 19/2006
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
2 A decorrere dall'1 ottobre 2009 decade dall'incarico il direttore generale e il direttore centrale della Direzione salute e protezione sociale assume le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia, come stabilito dall'art.10, comma 2, L.R. 12/2009.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 20/1996
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 21/2005
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 21/2005
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 21/2005
5 Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Commi 3, 4 e 5 abrogati con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2 Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 13, lettera a), L. R. 12/2009 , a decorrere dall'1 gennaio 2010, come stabilito dal comma 1 del medesimo art. 10 L.R. 12/2009.
Art. 11
 (Responsabili degli uffici delle Aziende
sanitarie regionali)
1. I responsabili degli uffici, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 12/1994, sono nominati dal Direttore generale dell'Azienda tra il personale dirigente in servizio presso l'Azienda medesima e durano in carica cinque anni, fatta salva la revoca motivata da parte dello stesso Direttore generale.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera o), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 10, L. R. 37/1995 , con effetto dall' 1 gennaio 1996.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 59, comma 1, L. R. 49/1996
2 Comma 3 abrogato da art. 59, comma 2, L. R. 49/1996
3 Comma 9 abrogato da art. 59, comma 2, L. R. 49/1996
4 Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 10/1998
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 2, L. R. 10/1998
6 Comma 2 ter aggiunto da art. 35, comma 2, L. R. 10/1998
7 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 35, comma 3, L. R. 10/1998
8 Comma 5 sostituito da art. 4, comma 14, L. R. 4/2001
9 Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 8, L. R. 13/2002
10 Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 8, L. R. 13/2002
11 Comma 4 ter aggiunto da art. 12, comma 8, L. R. 13/2002
12 Comma 6 sostituito da art. 12, comma 8, L. R. 13/2002
13 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 8, comma 9, L. R. 11/2011
14 Comma 1 sostituito da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
15 Comma 2 sostituito da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
16 Parole soppresse al comma 2 bis da art. 48, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
17 Comma 2 ter sostituito da art. 48, comma 1, lettera d), L. R. 21/2013
18 Parole sostituite al comma 4 da art. 48, comma 1, lettera e), L. R. 21/2013
19 Comma 4 quater aggiunto da art. 48, comma 1, lettera f), L. R. 21/2013
20 Parole sostituite al comma 5 da art. 48, comma 1, lettera g), L. R. 21/2013
21 Parole soppresse al comma 6 da art. 48, comma 1, lettera h), L. R. 21/2013
22 Parole sostituite al comma 6 da art. 48, comma 1, lettera h), L. R. 21/2013
23 Parole sostituite al comma 7 da art. 48, comma 1, lettera i), L. R. 21/2013
24 Comma 8 abrogato da art. 48, comma 1, lettera j), L. R. 21/2013
25 Parole soppresse al comma 5 da art. 8, comma 16, lettera a), L. R. 15/2014
26 Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 16, lettera b), L. R. 15/2014
27 Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 16, lettera c), L. R. 15/2014
28 Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 17, lettera a), L. R. 15/2014
29 Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 17, lettera b), L. R. 15/2014
30 Parole sostituite al comma 7 da art. 8, comma 18, L. R. 15/2014
31 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 11, comma 1, L. R. 20/2015
32 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, come stabilito all'art. 49, c. 2, della medesima L.R. 26/2015.