1. Perdurando gli adempimenti connessi con i progetti- obiettivo di cui all'allegato "A" alla
legge regionale 28 agosto 1989, n. 20 nonché le particolari esigenze funzionali dell'Amministrazione regionale, i contratti di lavoro a termine di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31, 28 agosto 1989, n. 20, 27 dicembre 1991, n. 63, 27 agosto 1992, n. 25 come modificata dalla
legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38, e 17 giugno 1993, n. 47, sono prorogati, alle scadenze ultime ivi previste, di ulteriori due anni.