Art. 21
(Vincolo di destinazione)
1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni per cinque anni dalla data di concessione dei contributi in conto capitale, ovvero in caso di investimento agevolato per tutta la durata del finanziamento, salvo diverso termine stabilito dai DOCUP. Per gli interventi in conto capitale la verifica dell'osservanza del vincolo di destinazione è effettuata dai soggetti attuatori di cui all'articolo 2, comma 1; per gli investimenti agevolati detta verifica viene effettuata dalle banche che hanno concesso il credito.
2. I beni mobili facenti parte dell'investimento contribuito non possono essere utilizzati, per tutta la durata del vincolo di cui al comma 1, al di fuori delle aree degli obiettivi 2 e 5b.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 13, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.