Art. 16
(Modalitą, criteri e procedure di attuazione)
1. Le iniziative avviate a decorrere dall'1 gennaio 1994, anche se concluse, a condizione che si inquadrino in una delle misure contenute nel DOCUP ob. 5b e non abbiano usufruito di interventi pubblici, sono ammissibili agli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il Direttore del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari provvede ai sensi dell'
articolo 52 della legge regionale 18/1996 alla concessione ed alla erogazione dei finanziamenti e dei contributi ai soggetti beneficiari in base alle graduatorie approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.
2 bis. Le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 2, finalizzate all'attuazione di interventi contributivi su operazioni di finanziamento, sono stipulate dall'ERSA con banche singole o in "pool" che rispondano ai requisiti tecnico-organizzativi fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA medesimo.
2 ter. Alle banche convenzionate di cui al comma 2 bis sono affidate le attivitą di verifica e di accertamento previste dall'articolo 9, comma 1 bis, fatti salvi i poteri di controllo dell'ERSA.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 17/1996
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 17/1996
3 Comma 2 sostituito da art. 103, comma 4, L. R. 13/1998