Art. 12
(Competenze dell'ERSA)
1. L'ERSA, quale soggetto attuatore del DOCUP ob. 5b, in deroga alle competenze previste dalla
legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, č autorizzato ad intervenire anche nei settori extra-agricoli per l'attuazione e la gestione delle misure previste dal DOCUP ob. 5b medesimo.
2. L'ERSA svolge le attivitā di competenza previste dal DOCUP ob. 5b in conformitā alle deliberazioni emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni.
3. L'ERSA riferisce ogni semestre alla Giunta regionale sugli adempimenti espletati e sullo stato di attuazione generale del programma.