Art. 8
(Etichettatura dei prodotti biologici)
1. L'Organismo di controllo provvede alla certificazione e al rilascio delle etichette necessarie alla individuazione dei prodotti biologici previa domanda degli operatori di utilizzo delle stesse supportata dalla previsione di quantità. Le etichette rilasciate sono numerate progressivamente.
2. L'Organismo di controllo può avvalersi per la distribuzione delle etichette delle Associazioni dei produttori di cui all'articolo 9.
3. L'etichetta deve contenere in evidenza la dicitura << Agricoltura Biologica - Regime di controllo CEE >>, aggiuntiva rispetto ai contenuti delle etichette previste dalle vigenti normative in materia.