Art. 10
(Attività delle Associazioni dei produttori biologici)
1. Le Associazioni dei produttori biologici riconosciute secondo le modalità dell'articolo 9 svolgono le attività previste dal
regolamento (CE) n. 952/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni.
2. Le Associazioni dei produttori biologici possono altresì distribuire ai propri associati produttori e preparatori le etichette, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 28/2017