Art. 3
(Organizzazione delle strutture)
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione regionale della sanitā effettua la ricognizione delle strutture sanitarie pubbliche operanti per le attivitā di espianto, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule staminali nel territorio regionale, con la individuazione delle specifiche qualificazioni.
2. L'elenco delle strutture di cui al comma 1 č pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana apposito atto di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e per assicurare omogeneitā alle informazioni di cui al comma 3.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 28, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.