Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
CAPO II
 NORME FINANZIARIE CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 166

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera hh), L. R. 10/2012
Art. 167

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 168

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 60, L. R. 24/2009
Art. 169

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera k), L. R. 27/2017
Art. 170

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
Art. 171

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 172

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 173
 Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno
1993, n. 50
1. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, dopo le parole << Le Comunità Montane >> sono aggiunte le parole << o gli altri enti locali e loro consorzi >>.
Art. 174
 Abrogazione dell'articolo 118, comma 11, e modifica degli
articoli 126, comma 5, e 211, comma 3, della legge regionale
28 aprile 1994, n. 5
2. Nel testo dell'articolo 126 della legge regionale n. 5/1994, al comma 5 le parole << dall'articolo 3, comma 1, lettera h), >> sono sostituite dalle parole << dall'articolo 3, comma 2, lettera h), >>.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 22, comma 1, lettera g), L. R. 6/2010
Art. 175
 Limitazione dell'operatività di leggi regionali
nel settore dell'industria
1. Nel testo dell'articolo 218 , comma 1, lettera b), della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, sono soppresse le parole << ad eccezione delle domande relative ad interventi nelle aree di cui al primo comma, numero 1), dell'articolo 12 >>.
3. Nel testo dell'articolo 218 della legge regionale n. 5/1994, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole << ad eccezione delle domande relative ad interventi di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale n. 63/1976, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4 >>.