Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 31
Opere acquedottistiche di rilevanza regionale (programma 1.1.2.)
1. È revocata la spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 30, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.