Art. 122
Adeguamento ecologico dei processi e
degli impianti produttivi
(programma 3.2.4.)
2. È revocata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata, relativamente alla quota per l'anno 1995, dall'
articolo 101, comma 10, della legge regionale n. 1/1993, ed autorizzata, relativamente alla quota per l'anno 1996, dall'
articolo 134, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 5.200 milioni fa carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Le autorizzazioni di spesa disposte con l'
articolo 70, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, con l'
articolo 134, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, nonché rideterminate per l'anno 1994 con l'articolo 101, commi 9 e 10, della
legge regionale n. 1/1993, limitatamente a quanto non utilizzato al 31 dicembre 1994 e disponibile sui capitoli corrispondenti ai capitoli 7593 e 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, si intendono date per le finalità di cui al comma 3.