Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).
Art. 122
 Adeguamento ecologico dei processi e
degli impianti produttivi
(programma 3.2.4.)
1. È revocata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 101, comma 9, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, ed ulteriormente modificato dall'articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.400 milioni per l'anno 1995 e di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 5.200 milioni fa carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Le autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 70, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, con l'articolo 134, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, nonché rideterminate per l'anno 1994 con l'articolo 101, commi 9 e 10, della legge regionale n. 1/1993, limitatamente a quanto non utilizzato al 31 dicembre 1994 e disponibile sui capitoli corrispondenti ai capitoli 7593 e 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, si intendono date per le finalità di cui al comma 3.