Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 11/02/1995

Determinazione della misura dell'assegno spettante ai consiglieri regionali sospesi dall'incarico ai sensi della legge 12 gennaio 1994, n. 30 (integrazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2 e 23 aprile 1981, n. 21).
Art. 2
 
1.
All'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente comma:
<< Ai consiglieri sospesi a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, non è corrisposto il rimborso previsto al primo comma. >>.