Legge regionale 04 gennaio 1995, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.
CAPO I
 GARANZIE DI TERZI IN FAVORE DELLA REGIONE
Art. 4
3. Le fidejussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, comma 3, L. R. 14/2002
2 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010