Art. 2
1. In mancanza di espressa disposizione di legge, spetta alla Giunta regionale stabilire l'idoneità di una garanzia reale o personale o, ancora, di ulteriori cautele di terzi a favore dell'Ente.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.