Art. 3
Ipoteche costituite a favore della Regione
1. Le ipoteche costituite da terzi, ai sensi dell'articolo 2808 e seguenti del
codice civile, a garanzia di obbligazioni assunte nei confronti della Regione devono essere iscritte per somme non inferiori a quelle derivanti dalle stesse obbligazioni da garantire.
2. Nella determinazione delle somme di cui al comma 1 concorrono anche gli interessi e gli altri oneri accessori di natura pecuniaria.
3. Il valore dei beni oggetto di ipoteca deve essere preventivamente accertato al fine di assicurare il completo soddisfacimento delle obbligazioni garantite.
4. L'atto costitutivo deve prevedere la preventiva autorizzazione all'Amministrazione regionale a provvedere direttamente al rinnovo dell'iscrizione dell'ipoteca quando, per l'adempimento dell'obbligazione principale, sia stabilito un termine più lungo rispetto all'efficacia dell'iscrizione. In tal caso, deve essere indicato se le spese per il rinnovo sono a carico del debitore o del terzo garante.
4 bis. Ad estinzione delle obbligazioni la Direzione regionale od il Servizio autonomo che ha acquisito l'ipoteca provvede, su domanda ed a spese dell'interessato, alla cancellazione della relativa iscrizione.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 9/1999
Art. 4
Fidejussioni prestate a favore della Regione
3. Le fidejussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, comma 3, L. R. 14/2002
2 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010