Art. 9
1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1750, 1751, 1752 e 1753 dello stato di previsione dell'entrata e, rispettivamente, 9000, 9001, 9002 e 9003 dello stato di previsione della spesa.