Art. 11
2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all'elenco B/1.
3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui agli articoli 10 e 10 bis verranno determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario dei rispettivi anni di imputazione della spesa.
3 bis. La stipulazione del contratto o dei contratti definitivi di mutuo di cui all'articolo 10 bis č subordinata alle esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale e deve comunque essere effettuata entro il 31 dicembre 1996 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995.
4. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 fanno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
5. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati, l'Amministrazione regionale č autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, cosė come sostituito con l'
articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 21/1994
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 2, L. R. 21/1994
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 21/1994
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 163, L. R. 8/1995 , con effetto, previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dal 31 dicembre 1994 .