Art. 10
1. Ai sensi dell'
articolo 7, n. 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e dell' articolo 19, primo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, nel triennio 1994- 1996 è autorizzata la stipulazione di mutui, sino alla concorrenza di lire 324,5 miliardi, in ragione di lire 119 miliardi per l'anno 1994, di lire 177,5 miliardi per l'anno 1995 e di lire 28 miliardi per l'anno 1996.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1994 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 324,5 miliardi.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 14/1994
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 163, L. R. 8/1995 , con effetto, previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dal 31 dicembre 1994 .