Legge regionale 30 dicembre 1993 , n. 57 - TESTO VIGENTE dal 30/12/1993

Modificazioni alle leggi regionali 12 settembre 1991, n. 49 e 3 aprile 1985, n. 15 in materia di autonomie locali.

Art. 1

1. Ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, i Comitati regionali di controllo, come disciplinati e costituiti in forza della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, sono prorogati fino all' entrata in vigore della riforma complessiva della legge regionale sull' ordinamento delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

Art. 2

1. L' articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1985, n. 15, è abrogato.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.