Art. 3
Attuazione degli interventi
1. All' attuazione degli interventi di cui all' articolo 2 l' Amministrazione regionale provvede direttamente o per il tramite di enti locali, organizzazioni non governative e associazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. In attesa dell' approvazione della legge regionale di attuazione della
legge n. 266/1991, le associazioni di volontariato di cui al comma 1 possono essere inserite nel registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato istituito con deliberazione giuntale n. 634 dell' 11 febbraio 1993 << Istituzione del registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato >> e sono identificate con la dicitura << Solidarietą internazionale >>.