Legge regionale 30 dicembre 1993, n. 56 - TESTO VIGENTE dal 14/01/1994

Iniziative regionali di promozione e sostegno delle attività di solidarietà internazionale.
Art. 3
 Attuazione degli interventi
2. In attesa dell' approvazione della legge regionale di attuazione della legge n. 266/1991, le associazioni di volontariato di cui al comma 1 possono essere inserite nel registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato istituito con deliberazione giuntale n. 634 dell' 11 febbraio 1993 << Istituzione del registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato >> e sono identificate con la dicitura << Solidarietà internazionale >>.
Art. 4
 Fondo regionale per interventi di solidarietà
internazionale
1. Gli interventi del Fondo regionale di cui all' articolo 52 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, come individuati dall' articolo 108, commi 1 e 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, sono attuati nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge.