<< 1. Nell' ambito delle finalitā previste dall'
articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad erogare, per il tramite delle Universitā degli studi di Trieste e di Udine, un assegno individuale a favore dei beneficiari delle borse di studio assegnate per l'anno accademico 1991-1992 per la partecipazione a corsi universitari di studio all' estero sostenuti dai programmi comunitari Erasmus, Tempus e Lingua. Gli assegni commisurati al periodo certificato di durata di tali corsi sono corrisposti, su domanda delle Universitā, a titolo di integrazione delle quote mensili erogate dalla Comunitā Europea. Le Universitā degli studi di Trieste e di Udine, entro il termine fissato dai decreti di concessione dei contributi, presentano un documentato rendiconto. >>.