Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.
CAPO III
 Disposizioni per l' attuazione di interventi specifici
Art. 8
3. Le Comunità montane, gli altri enti locali, i loro consorzi e i Consorzi di sviluppo industriale possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate individuate nelle iniziative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché alla gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a società o a consorzi costituiti tra imprese ed enti locali.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 173, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 77, L. R. 22/2007
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L. R. 11/2009
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 11, L. R. 12/2009
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 98, L. R. 24/2009
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 35, L. R. 12/2010
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 37, L. R. 12/2010 nel testo modificato da art. 141, comma 1, L. R. 17/2010
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 60, L. R. 22/2010
9 Articolo sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 7/2011
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 52, L. R. 11/2011
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 54, L. R. 11/2011
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 56, L. R. 11/2011
13 Vedi anche quanto disposto dall'art. 73, comma 1 bis, L. R. 7/2011
14 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 78, comma 1, lettera i bis), L. R. 7/2011
15 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2, comma 45, L. R. 27/2012
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 52, L. R. 23/2013
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 79, L. R. 27/2014
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 88, L. R. 27/2014
Art. 9
1 bis. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1, avviene sulla base di un programma di investimenti approvato dalla Giunta regionale e secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima.
2. Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall' articolo 64 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a società e associazioni che esercitano attività di interesse turistico contributi in conto capitale per un importo complessivo di lire 4.300 milioni.
3. Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come sostituito dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane finanziamenti straordinari per un importo complessivo di lire 1.000 milioni.
4. Alla ripartizione dei finanziamenti straordinari di cui al comma 3, si provvede, secondo le modalità indicate dalle norme ivi richiamate, sulla base di apposite direttive assunte dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione, d' intesa con l' Assessore all' agricoltura e con l' Assessore al commercio e turismo.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 19/1995
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 16/1996
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 27, comma 2, L. R. 16/1996
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Il comunicato relativo alla conclusione della procedura di infrazione riguardante il presente articolo, assunta dalla Commissione delle Comunita' Europee, e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 10 del 5 marzo 1997.
2 Articolo abrogato da art. 97, comma 1, L. R. 13/1998
Art. 12
 Aiuti alle imprese agricole
3. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 23 e 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane finanziamenti straordinari per complessivi 1.000 milioni di lire.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 74, comma 4, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 74, comma 5, L. R. 9/1996
Art. 14
 Altri interventi per iniziative a servizio della
popolazione residente nei territori montani svantaggiati
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio telefonico pubblico nelle aree montane svantaggiate, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere una parte degli oneri finanziari inerenti ai costi di mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle località e frazioni periferiche e disagiate, stipulando a tale scopo apposita convenzione con la Società italiana per l' esercizio delle Telecomunicazioni (SIP).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 27, primo comma, lettera a) della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la predisposizione di studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, comma 1, L. R. 5/1994