Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.
Art. 17
 Esercizio dell' agriturismo
nell' area montana
1. Con riferimento all' area montana regionale di cui all'articolo 1, le cooperative e loro consorzi, operanti nel settore agricolo e in quello della forestazione, iscritte nel Registro regionale di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, nonché le associazioni degli allevatori che siano conduttori di pascoli e di malghe, sono autorizzate dal Sindaco del Comune sul cui territorio insistono le strutture, ad esercitare attività di agriturismo e di alpiturismo, secondo le disposizioni amministrative recate dall' articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, ma prescindendo dall' iscrizione nell' elenco di cui all' articolo 6 della legge medesima.