Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 12/06/2010

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.
TITOLO III
 TUTELA DELLA PROCREAZIONE E DELLA NASCITA
Art. 9
 
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale integra, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 18 luglio 1985, n. 28, i contenuti del progetto obiettivo << Tutela della salute della donna, dell' infanzia e dell' età evolutiva >> alle indicazioni dell' articolo 10. Le Unità sanitarie locali adeguano i relativi piani attuativi e assicurano i conseguenti servizi anche attraverso la rete dei consultori familiari.
2. L'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofolo è centro di riferimento regionale per il progetto-obiettivo di cui al comma 1.
Art. 10
 
1. L' integrazione prevista all' articolo 9 riguarda i seguenti interventi, da effettuarsi nel periodo della gravidanza:
a) la consulenza genetica preconcezionale e la diagnosi prenatale, al fine di individuare, per prevenirle, le embriopatie e le fetopatie da infezioni materne nonché le cause genetiche di malattie e malformazioni della madre e del bambino, con particolare attenzione per soggetti, categorie o coppie a rischio;
b) l' adeguata informazione alla donna ed alla famiglia sui servizi, sulle norme di igiene della gravidanza, sulle procedure in caso di parto fisiologico o complicato, sull' assistenza alla madre nel puerperio e sull' assistenza al bambino;
c) l' istituzione di corsi di preparazione psico- profilattica alla nascita;
d) la tutela delle gestanti sul luogo del lavoro, soprattutto nei riguardi dell' esposizione a sostanze tossiche, a radiazioni ionizzanti, a variazioni di pressione o di altri elementi a rischio;
e) l' assistenza, a scadenze programmate, durante la gravidanza per individuare precocemente i casi ad alto rischio e l' assistenza domiciliare alle puerpere, con priorità per i parti a rischio;
f) la predisposizione di una scheda della gravidanza che fornisca informazioni sulle principali norme igieniche, sul calendario delle visite e degli accertamenti, e che riassuma le notizie fondamentali circa il decorso della gravidanza stessa. La scheda, redatta secondo un modello unitario ed in forma atta alla elaborazione meccanografica, è messa a disposizione della donna e degli operatori che la assistono durante e dopo il parto;
g) la predisposizione di progetti sperimentali che consentano l' unitarietà dell' evento travaglio-nascita, il sostegno psico-affettivo di un familiare, l' accudimento del bambino presso la madre, la continuità dell' assistenza mediante adeguamenti strutturali ed organizzativi dei reparti di ostetricia e di ginecologia e patologia neonatale e dei punti di nascita presenti nelle strutture ospedaliere e l' idoneo utilizzo delle << equipe >> del personale di assistenza;
h) l' effettuazione programmata di visite neonatali per la diagnosi di malattie endocrine-metaboliche, per la rilevazione di malformazioni congenite e per la profilassi di infezioni ed individuazione della sieropositività.
2. Il programma di interventi di cui al comma 1 definisce altresì le modalità organizzative di prestazione degli interventi, da realizzare da parte delle Unità sanitarie locali, dei singoli ospedali, del Policlinico a gestione diretta di Udine, dell' Istituto di medicina del lavoro e degli istituti a carattere scientifico Centro di riferimento oncologico di Aviano e Burlo Garofolo di Trieste, secondo criteri di massima diffusione territoriale e di coordinamento tra i vari servizi interessati.
Art. 12
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
2 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
3 Comma 7 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 11, L. R. 2/2000
5 Articolo sostituito da art. 7, comma 14, L. R. 13/2000
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 59, L. R. 1/2003
7 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
8 L'articolo rivive ad opera dell' art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
9 Comma 1 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
10 Parole soppresse al comma 2 da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
11 Comma 3 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
12 Comma 4 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
13 Comma 5 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 31/1996
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 19, comma 2, L. R. 31/1996
3 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
4 L'articolo rivive ad opera dell' art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 17, L. R. 19/2006
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 22, comma 1, L. R. 19/2006
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, comma 2, L. R. 19/2006
8 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 1, L. R. 19/2006
9 Articolo abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
10 Comma 1 sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 16/2008
11 Comma 1 bis aggiunto da art. 43, comma 2, L. R. 16/2008
12 Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41) ed entra in vigore il 15/10/2009.