Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 12/06/2010
Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.
TITOLO I
PRINCIPI E FINALITĄ
Art. 1
1. Con riferimento ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, la Regione promuove e attua una organica e integrata politica sociale atta a sostenere le famiglie e a tutelare i minori.
Art. 2
1. Ai fini della presente legge per famiglia si intende quella composta da soggetti legati da vincoli di coniugio, parentela o affinitą.