Art. 98
Centro di servizi e di documentazione
per la cooperazione economica internazionale
2. Per le finalità previste dal comma 1 l'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a promuovere e realizzare la trasformazione del Centro in via convenzionale, con i soggetti partecipanti e nel rispetto dei limiti e dei criteri posti dal predetto
articolo 2 della legge n. 19/1991.
3. Per le finalità del presente articolo sono confermate le autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione dell' Amministrazione regionale al Centro disposte in relazione al dettato dell'articolo 2 della legge regionale n. 34/1991 a carico del capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 15, L. R. 13/2000