Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 95
 Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia locazioni industriali di sviluppo, Friulia-Lis SpA, fino alla concorrenza della spesa di lire 380 milioni mediante l' utilizzo della quota residua dei fondi assegnati alla medesima Friulia-Lis SpA ai sensi del terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28.
2. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con l' interesse del tre per cento e sono rimborsate entro otto anni. Le modalità per il rimborso delle obbligazioni sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 380 milioni per l' anno 1993, con vincolo di commutazione in entrata.