Art. 95
Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis
(programma 3.5.1.)
2. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con l' interesse del tre per cento e sono rimborsate entro otto anni. Le modalità per il rimborso delle obbligazioni sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 380 milioni per l' anno 1993, con vincolo di commutazione in entrata.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1572 (2.1.251.3.10.28) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis SpA - Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia locazioni industriali di sviluppo - al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 380 milioni per l' anno 1993.
6. A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - al Titolo III - Categoria 3.6. - il capitolo 1085 (3.6.2.) con la denominazione << Recupero di fondi erogati alla Friulia-Lis SpA ai sensi dell' articolo 11, terzo comma, della
legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, a valere sul fondo di solidarietà a favore delle zone terremotate >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 380 milioni per l' anno 1993.