1. All' onere complessivo di lire 49.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 25.000 milioni per l' anno 1993 e lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1995, derivante dagli articoli 89 e 90, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (Partita n. 62 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Detto importo corrisponde, per lire 2.000 milioni per l' anno 1993 relativi all' intervento di cui all' articolo 90, a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 1992 e trasferite, ai sensi dell'
articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze 25 febbraio 1993, n. 14.