Art. 90
Conferimento al Fondo speciale di rotazione
a favore delle imprese artigiane
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a conferire al << Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia >>, istituito, ai sensi dell'
articolo 7, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'
articolo 2, comma 10, del decreto legge 11 marzo 1993, n. 58, con
legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, la somma di lire 8.000 milioni.
2. A tal fine, č autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - č istituito il capitolo 1583 (2.1.264.5.10.23) con la denominazione << Conferimenti al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui alla
legge regionale 28 agosto 1992, n. 28 - fondi statali >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.