Art. 86
Finanziamenti nel settore sanitario
(programma 2.1.1.)
1. Le somme rientrate in relazione all'anticipazione, a valere sui fondi assegnati dallo Stato a carico del Fondo sanitario nazionale, delle spese sostenute in attuazione della Direttiva comunitaria n. 86/457 del 15 settembre 1986 per la formazione specifica in medicina generale, sono destinate al reintegro delle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'
articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il finanziamento degli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, č istituito - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4375 (1.1.157.2.08.08) con la denominazione << Spese per il finanziamento degli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 90 milioni per l' anno 1993.
3. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, č istituito - al Titolo III- Categoria 3.7. - il capitolo 1084 (3.6.1.) con la denominazione << Recupero delle spese sostenute in attuazione della Direttiva comunitaria n. 86/457 del 15 settembre 1986 per la formazione specifica in medicina generale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 90 milioni per l' anno 1993.