Art. 74
Sottoscrizione di azioni dell' Agenzia
per lo sviluppo economico della montagna SpA
(programma 3.5.1.)
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1551 (2.1.254.3.10.12.) con la denominazione << Sottoscrizione di nuove azioni dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
4. Al predetto onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 1576 del precitato stato di previsione, intendendosi ridotta la rispettiva autorizzazione di spesa.