Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 64
 Impianti termali
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 42 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda di promozione turistica di Grado ed Aquileia un contributo straordinario di lire 170 milioni per l' anno 1993. Tale contributo può essere concesso anche per i lavori di urbanizzazione primaria in relazione al contributo concesso per l'ammodernamento, la ristrutturazione e l' ampliamento dello stabilimento termale di Grado nonché per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all'acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 170 milioni per l' anno 1993. In relazione al disposto del comma 1 la denominazione del capitolo 8532 è integrata con le parole << nonché per i connessi lavori di urbanizzazione primaria. >>.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 66, comma 1, L. R. 14/1994