Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 48
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un contributo pluriennale, nella misura massima di lire 500 milioni annui e per una durata non superiore a dieci anni, a parziale sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi al mutuo che il Consorzio di bonifica del Medio Friuli stipula per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 č presentata alla Direzione regionale dell' agricoltura, corredata dalla deliberazione esecutiva, da cui risulti l' adesione dell' istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.
4. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.
5. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 č istituito, a decorrere dall' anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6770 (1.1.238.4.10.10) con la denominazione << Contributo pluriennale a parziale sollievo degli oneri relativi al mutuo contratto dal Consorzio di bonifica del Medio Friuli per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni medesimi.
7. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 191, L. R. 5/1994