Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 37
 Fondo regionale per l' Europa
(programma 0.6.1.)
1. Nell' ambito delle finalitā previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad erogare, per il tramite delle Universitā degli studi di Trieste e di Udine, un assegno individuale a favore dei beneficiari delle borse di studio assegnate per l'anno accademico 1991-1992 per la partecipazione a corsi universitari di studio all' estero sostenuti dai programmi comunitari Erasmus, Tempus e Lingua. Gli assegni commisurati al periodo certificato di durata di tali corsi sono corrisposti, su domanda delle Universitā, a titolo di integrazione delle quote mensili erogate dalla Comunitā Europea. Le Universitā degli studi di Trieste e di Udine, entro il termine fissato dai decreti di concessione dei contributi, presentano un documentato rendiconto.
2. Per le finalitā di cui al comma 1 č autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, č elevato di lire 200 milioni per l' anno 1993.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 53/1993