Art. 34
Strutture socio-assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalitā previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, con riguardo alle strutture destinate all' assistenza degli anziani, č autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, č elevato di lire 700 milioni per l' anno 1993.