Art. 30
Interventi a favore degli investimenti
privati nei porti
(programma 1.5.4.)
1.
All'
articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, il comma 4 č sostituito dal seguente:
<< 4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche alle societā derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi di cui all' articolo 110 del codice della navigazione che svolgono attivitā di impresa e alle imprese esercenti servizi portuali ai sensi dell' articolo 111 del codice della navigazione per l' acquisto di beni necessari alla propria attivitā. >>.
3. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
4. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento complessivo č elevato di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
5. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.