Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 21
 Edilizia agevolata
(programma 3.5.1.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 č autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, č elevato di lire 10.000 milioni per l'anno 1993.
4. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 11.300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.
5. L' onere di lire 11.300 milioni, corrispondente alla annualitā autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. All' onere di lire 11.300 milioni per l'anno 1995 si provvede:
a) per lire 10.000 milioni mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 3298 del precitato stato di previsione, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa;
b) per lire 1.300 milioni mediante storno dal capitolo 8840 dello stato di previsione medesimo.