Legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 110
1. Per far fronte agli adempimenti connessi con l'attuazione del disposto di cui all'articolo 78 della legge n. 413/1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, per le esigenze della Ragioneria generale, assunzioni di personale in numero non superiore ad una unità nella qualifica funzionale di consigliere e di cinque unità nella qualifica funzionale di segretario, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. 
( ABROGATO )
Note:
1 Comma 4 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996