5. Ad integrazione di quanto disposto dall'
articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 2/1993, l'Amministrazione regionale č autorizzata, ai sensi dell'
articolo 1, comma 4, del decreto legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito con modificazioni nella
legge 17 febbraio 1993, n. 32, a stipulare nell'anno 1993 un mutuo dell' ammontare massimo di lire 20.000 milioni per la copertura dell' onere relativo al ripiano, nei limiti previsti dall'articolo 46, dei disavanzi d' esercizio, relativi all' anno 1992, delle Aziende di trasporto pubblico locale.