Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 99
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell' articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1990 indicata al comma 2 del medesimo articolo 168:
a) nei confronti di coloro che abbiano ottenuto dopo la predetta data il decreto sindacale di accoglimento della domanda;
b) nei confronti di coloro che abbiano ottenuto dopo la predetta data l'autorizzazione a trasferire il contributo in un dato Comune, ed intendano ritrasferirlo, per motivi connessi alla irreperibilitā di unitā immobiliari, previo rilascio di una nuova autorizzazione regionale, nel Comune ove originariamente avevano maturato il diritto al contributo.

2. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1 č stabilito in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.