1. Fermo restando quanto previsto dall'
articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, le disposizioni abrogate a norma del
comma 1 dell' articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1990 indicata al comma 2 del medesimo articolo 168:
a) nei confronti di coloro che abbiano ottenuto dopo la predetta data il decreto sindacale di accoglimento della domanda;
b) nei confronti di coloro che abbiano ottenuto dopo la predetta data l'autorizzazione a trasferire il contributo in un dato Comune, ed intendano ritrasferirlo, per motivi connessi alla irreperibilitā di unitā immobiliari, previo rilascio di una nuova autorizzazione regionale, nel Comune ove originariamente avevano maturato il diritto al contributo.