1. In via di interpretazione autentica dell'
articolo 119 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, le perizie suppletive e di variante possono essere finanziate nei limiti ritenuti necessari a garantire la completa funzionalitą delle opere oggetto di finanziamento, indipendentemente dal loro importo rispetto a quello del progetto principale.