Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 90
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 119 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, le perizie suppletive e di variante possono essere finanziate nei limiti ritenuti necessari a garantire la completa funzionalitą delle opere oggetto di finanziamento, indipendentemente dal loro importo rispetto a quello del progetto principale.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 14, comma 11, L. R. 13/2000