1. In relazione alle nuove categorie di aventi diritto all' esercizio del diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, introdotte dall' articolo 8, il comune può disporre, con propria deliberazione, la modifica della graduatoria eventualmente formata ai sensi dell'
articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sempreché alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora perfezionati gli atti di cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite.