Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 87
 
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a rimborsare agli Enti indicati dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri connessi all' adeguamento dei compensi dei collaboratori o prestatori d'opera effettuato in occasione della proroga dei loro incarichi nei limiti degli importi riconosciuti in sede di rinnovo contrattuale ai dipendenti di ruolo degli Enti locali che svolgono analoghe attivitā.
2. Nei limiti indicati al comma 1, sono ammessi a rimborso gli oneri eventualmente sostenuti dagli Enti ivi indicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.