Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 82
 
1. Al comma 1 dell' articolo 42 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dopo le parole: << nella qualità di coniuge superstite >>, sono inserite le seguenti: << o di figlio convivente >>.