Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013
Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 81
1.
I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge regionale 11 settembre 1991, n. 48
, ai sensi dell'
articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50
, nei casi indicati dall'
articolo 39 bis della legge regionale n. 50/1990
, cosė come inserito dall'
articolo 35 della legge regionale n. 48/1991
, sono annullati. Per effetto dell' annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell' intervento.
2.
Il
comma 3 dell'articolo 39 bis della legge regionale n. 50/1990
, cosė come inserito dall'
articolo 35 della legge regionale n. 48/1991
, č soppresso.