1. In via transitoria, per i procedimenti indicati dal
comma 5 bis dell' articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, cosė come inserito dall' articolo 76, comma 1, lettera b), in relazione ai quali sia stato comunicato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento sindacale di accoglimento della domanda di contributo o quello di diniego dell' autorizzazione assessorile al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto di acquisto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.