Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 72
 
1. In relazione alle modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dalle disposizioni contenute nella presente legge, nonché in relazione alla previsione contenuta nell' articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, i Comuni sono autorizzati a modificare i programmi degli interventi di cui all' articolo 12 della legge regionale n. 30/1988, con le modalità ivi previste, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. I soggetti istanti ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n.44, sono collocati al termine della graduatoria formata ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, con priorità rispetto alle categorie dei soggetti indicati ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
3. I soggetti istanti ai sensi dell' articolo 66 della presente legge, sono inseriti nella graduatoria formata ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, nella posizione derivante dall' applicazione del comma 8 del medesimo articolo 6.
6. I soggetti istanti ai sensi dell' articolo 65 della presente legge sono collocati al termine di ogni altra categoria di soggetti richiamati dal presente articolo.
7. In caso di concorso di più soggetti nella stessa posizione di graduatoria, è preferito colui il quale ha presentato la domanda in data anteriore.